Con la presente vogliamo portare a vostra conoscenza due delle principali novità di inizio anno: 1) ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO L'INPS con Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo introdotto della Legge n.190/2014 allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile. La "Legge di stabilità 2015" ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015. In particolare, il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Si sottolinea come, ai fini del diritto all'esonero, non assuma rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori. Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinari. Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Natura dell'esonero contributivo La misura di esonero contributivo è rivolta all'assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Assetto e misura dell'incentivo L'esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione: - i premi e i contributi dovuti all'INAIL; - il contributo, ove dovuto, al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto; - il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all'art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. L'esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massimo di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (Euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (Euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Sul piano operativo, l'esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro. 2) PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI CONTRATTO PRELIMINARE In data 19 gennaio 2015 è stata pubblicata la Risoluzione 6/E dell'Agenzia delle entrate, in tema di trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti da cessione di contratto preliminare. Nell'interpello l'istante (persona fisica che non esercita lavoro autonomo né attività d'impresa) chiede quale sia il trattamento fiscale da applicare all'eventuale plusvalenza derivante da cessione di contratto preliminare di acquisto di immobile a terzi. In sede di sottoscrizione del contratto preliminare in oggetto il contribuente ha versato una somma a titolo di acconto che lo obbliga a stipulare un successivo contratto. Il contratto preliminare, valido soltanto se redatto in forma scritta, comporta per le parti contraenti esclusivamente effetti obbligatori, ma non trasferisce la proprietà del bene. L'Agenzia ha chiarito che, l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di tale contratto (il corrispettivo ricevuto è maggiore dell'acconto versato) è da assimilare ai redditi diversi ai sensi dell'art. 67del TUIR. In particolare, viene sottolineato nella risoluzione che tale plusvalenza non si inserisce nella fattispecie dell'art. 67 comma 1, lettera b) del TUIR, ossia redditi diversi "derivanti da cessione a titolo oneroso di beni immobili costruiti o acquisiti da non più di cinque anni [...]", bensì si inserisce nella fattispecie prevista dall'art. 67, comma 1 lettera l) del TUIR, ossia redditi diversi derivanti da "attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".
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