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 Circolari


LEGGE DI STABILITA' 2015
30/01/2015


Con la L. 23.12.2014 n. 190 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2015”, entrata in vigore l’1.1.2015. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2015.


Detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio È prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31.12.2015. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.
Relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza sta¬tica degli edifici è prorogata la detrazione IRPEF del 65% per le spese soste¬nute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di 96.000,00 euro per cia-scuna unità immobiliare facente parte dell’edificio.
Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati La detrazione IRPEF del 36-50% delle spese sostenute per l’acquisto o as-segnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o asse¬gna-zione effettuati fino al 31.12.2015, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
(c.d. “bonus mobili” o “bonus arredamento”) La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodo¬mestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica al¬le spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrut¬turazione.
Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energe¬tica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si appli¬ca alle spese sostenute fino al 31.12.2015.
La detrazione IRPEF/IRES del 65% è estesa alle spese documentate e rima-ste a carico del contribuente:
• per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detra¬zio¬ne di 60.000,00 euro;
• per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione inver¬nale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015, nel limite massi¬mo di detrazione pari a 30.000,00 euro.
Ritenuta d’acconto sui bonifici “agevolati” È aumentata dal 4% all’8% la misura della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’im¬posta.

Bonus bebè
Per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2017 da cittadini italiani o di Stati UE o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per sog-giornanti di lungo periodo è riconosciuto un assegno mensile di importo pari a:
• 960,00 euro annui (80,00 euro mensili), se il nucleo familiare di appar-tenenza del genitore è in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui;
• 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili), se il valore dell’ISEE non è superiore a 7.000,00 euro annui.

L’assegno è corrisposto dall’INPS, su domanda del nucleo familiare interes-sato.
Durata dell’agevolazione
L’assegno è erogato mensilmente:
• a decorrere dal mese di nascita o di adozione;
• fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingres¬so nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Bonus famiglie numerose Per il 2015 sono riconosciuti buoni per l’acquisto di beni e servizi al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, a favore dei nuclei familiari:
• con un numero di figli minori pari o superiore a quattro;
• in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.
Art-Bonus
Estensione dell’ambito applicativo L’ambito applicativo del credito d’imposta a favore della cultura (c.d. Art-Bonus) viene esteso alle erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

“Nuova Sabatini” Rifinanziamento
Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini”, agevolazione che consiste nel ricono¬scimento di finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

Revisione delle black list - Costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali, è prevista l’emanazione di un ap-posito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’individua-zione dei regimi fiscali privilegiati, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni (indipendentemente dal livello di tassazione).
Dovrebbero, quindi, essere espunti dall’attuale black list taluni Stati che garan¬tiscono lo scambio di informazioni, quali: Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, isole Mauritius e Singapore

Riapertura della rideterminazione
del costo di partecipazioni e terreni
Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità ha però raddoppiato l’imposta sostitutiva.
Entro il termine del 30.6.2015, occorrerà che:
• un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, inge-gnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipa¬zioni o del terreno;
il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva del 4% sulle partecipazioni non qualificate o dell’8% sulle partecipazioni qua¬lifi¬ca¬te e sui terreni, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

Buoni pasto elettronici -Incremento della quota non tassata •
A decorrere dall’1.7.2015, la quota non tassata per il dipendente dei “buoni pasto” in formato elettronico passa da 5,29 euro a 7,00 euro.
Modifica alla detrazione e alla deduzione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti “solari”), vengono incrementate la detrazione d’imposta e la deduzione dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e dei soggetti che gestiscono iniziative umanitarie:
• da 2.065,00 euro a 30.000,00 euro, l’importo massimo su cui commi-surare la detrazione IRPEF del 26% spettante alle persone fisiche;
da 2.065,83 euro a 30.000,00 euro, la deduzione ai fini IRPEF/IRES spet¬tante alle imprese.

Modifica alla detrazione IRPEF delle erogazioni liberali a favore dei partiti e dei movimenti politici
A decorrere dall’1.1.2015 sono detraibili ai fini IRPEF i versamenti a favore dei partiti e dei movimenti politici, anche in forma di donazione, effettuati dai can¬didati e dagli eletti alle cariche pubbliche, in conformità alle previsioni regola¬mentari o statutarie deliberate dai partiti o dai movimenti politici.
La detrazione è pari al 26% degli importi compresi tra 30,00 euro e 30.000,00 euro annui.
Modalità di effettuazione delle erogazioni
• I versamenti devono essere eseguiti tramite banca o ufficio postale o mediante carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore.

Deducibilità integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti “solari”), nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP è ammessa in deduzione la differenza tra:
• il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeter¬mi-nato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto);
• le deduzioni già attualmente previste, spettanti a fronte dell’impiego di personale.

In pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.
Soggetti beneficiari
Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.
L’agevolazione dovrebbe spettare anche agli enti non commerciali e alle Amministrazioni Pubbliche con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati (anche promiscuamente) nell’attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente accanto all’attività istituzionale.

Credito d’imposta per i soggetti privi di dipendenti
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti “solari”) viene concesso un credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti.
Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, a condizione che non impieghino lavoratori dipendenti né a tempo indeterminato (anche part time), né a tempo determinato (anche part time).
La fruizione non è invece preclusa nell’ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali.


Meccanismo del “reverse charge”
Estensione dell’ambito applicativo
A decorrere dall’1.1.2015, il meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il c.d. “reverse charge” viene esteso a:
• prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di im-pianti e di completamento relative a edifici;
• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
• trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE;
• trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
• cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
• cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Il “reverse charge” viene esteso anche alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari; in tal caso, l’entrata in vigore è però subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo e nelle more dell’autorizzazione non risulta applicabile.
Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’operazione. Il cedente, dunque, emette fattura senza applicazione dell’imposta e indicando sulla stessa che l’operazione è effettuata in base a “reverse charge”.

Meccanismo dello “split payment”
A decorrere dall’1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici:
• l’ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l’ope-razione (la base imponibile);
• l’IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accre-ditata dall’ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall’Erario.
Ambito applicativo
Rientrano nel regime dello “split payment” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:
• Stato;
• organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
• enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000;
• Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
• istituti universitari;
• aziende sanitarie locali;
• enti ospedalieri;
• enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
• enti pubblici di assistenza e beneficienza;
• enti pubblici di previdenza.
Decorrenza
Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successiva¬men¬te a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).

Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2015
Viene estesa al 2015 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:
• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche profes¬sio-nali;
• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore;
• qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Dovrà essere, a tal fine, emanato un decreto attuativo del Ministro dell’Eco-nomia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.