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 Circolari


Distruzione di beni tramite smaltitori autorizzati con prove «light»
04/08/2014

Il procedimento che deve essere osservato in caso di distruzione di beni al fine di vincere la presunzione di cessione, ancorché disciplinato a livello legislativo, può dare adito ad alcuni dubbi nella sua applicazione pratica.

In via preliminare, è utile ricordare che, secondo l’art. 1 del DPR 10 novembre 1997 n. 441, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
La presunzione in esame non opera, tuttavia, se il contribuente è in grado di dimostrare che i beni stessi sono stati impiegati nella produzione, consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà, perduti oppure distrutti.

Con specifico o riferimento a tale ultima fattispecie, l’art. 2 comma 4 del DPR 441/97 stabilisce che la distruzione dei beni (o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico) è provata attraverso:
- la comunicazione agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di Finanza competenti;
- il verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da notai che hanno presenziato alle operazioni oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi in cui “l’ammontare del costo dei beni distrutti” non sia superiore a 10.000 euro;
- la compilazione del documento di trasporto, per i beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

Limitatamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si ritiene che, ai fini del superamento del limite dei 10.000 euro, sia necessario fare riferimento al costo di acquisto (o al costo di produzione) dei beni e non, invece, al loro valore netto contabile.
È bene, inoltre, sottolineare che (sulla base del tenore letterale della norma e nonostante in dottrina siano riscontrabili anche interpretazioni poco aderenti a tale dato letterale) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta alternativa al solo verbale redatto dai pubblici funzionari, dagli ufficiali della Guardia di Finanza o dai notai che hanno presenziato alla distruzione e non, invece, agli altri mezzi di prova previsti dall’art. 2 comma 4 del DPR 441/97.

In particolare, come si desume dalla C.M. 23 luglio 1998 n. 193 (che ha fornito chiarimenti sulla disciplina introdotta dal DPR 441/97), la comunicazione scritta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza deve essere sempre inviata, salvo, naturalmente, il caso (previsto dalla stessa disposizione normativa) in cui la distruzione venga disposta da un organo dell’Amministrazione pubblica.

Detto questo, la citata C.M. 193/98 ha chiarito che la procedura descritta si rende applicabile tutte le volte che il contribuente provvede volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino, in seguito al verificarsi di un evento eccezionale.
Rimangono, pertanto, escluse dalla procedura le distruzioni che non dipendono dalla volontà dell’imprenditore o dall’eccezionalità dell’operazione, in quanto connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto, nonché le trasformazioni delle merci in beni residuali che rientrino nell’attività propria dell’impresa.

Inoltre, i contribuenti che necessitano di avviare alla distruzione i propri beni possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti. In questo caso, la distruzione viene dimostrata mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 193 del DLgs. 152/2006 (detto “formulario rifiuti”).

La successiva R.M. 9 agosto 1999 n. 136, pur non pronunciandosi espressamente in merito, ha confermato la correttezza della procedura prospettata dalla società istante, ad avviso della quale, come chiarito con la C.M. 193/98, “nessun adempimento previsto dal D.P.R. n. 441 del 1997 sarebbe comunque osservato, nel caso in cui tali pertinenze (di cui si dispone la distruzione, ndr) siano avviate alla distruzione mediante consegna a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, poiché la loro distruzione verrebbe attestata dal formulario di identificazione”.
Distruzione dimostrata mediante il “formulario rifiuti”

La dottrina che si è occupata della materia ha, quindi, affermato che, in tale ultima fattispecie, non deve essere osservato alcun adempimento previsto dal DPR 441/97, tra cui comunicazione all’ufficio delle Entrate, verbale redatto da pubblici ufficiali/dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilazione del documento di trasporto.
Aderendo a tale impostazione, per le distruzioni realizzate tramite i predetti soggetti autorizzati, dovrebbe considerarsi irrilevante il superamento o meno della soglia dei 10.000 euro.

Fonte: Eutekene