CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI E APPARECCHIATURE
L’art. 18 del DL 24.6.2014 n. 91 (c.d. decreto “competitività”) prevede il
riconoscimento di un credito d’imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa
che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della
tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Investimenti agevolabili
Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore
del DL) e fino al 30.6.2015, ad esclusione degli investimenti di importo unitario inferiore
a 10.000,00 euro.
Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono esclusivamente quelli
compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e
apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui
processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili strumentali, le
autovetture e i computer.
Restano, inoltre, esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a
qualunque titolo già utilizzati.
Calcolo dell’agevolazione
È attribuito un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati
nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014), con
facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato
maggiore.
Viene, inoltre, disposto che per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in
vigore del DL) che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media aritmetica
degli investimenti agevolati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante
dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in
vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo
caso, il valore più alto.
Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data
di entrata in vigore del DL). In particolare, tali soggetti potranno beneficiare
dell’agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun
periodo d’imposta.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione mediante F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
La prima quota annuale è, tuttavia, utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento; in pratica, in caso
di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota potrebbe essere utilizzata
dall’1.1.2016.
Revoca
È prevista la revoca del credito d’imposta:
· se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità
estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo
all’acquisto;
· nel caso in cui i beni oggetto d’investimento siano trasferiti in strutture produttive
situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario
dell’agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
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http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=C-28