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 Circolari


Deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali «indirette»
29/07/2014

La deducibilità dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a) del TUIR, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate da una banca ad una fondazione, affinché quest’ultima le destini alle previste finalità sociali realizzate da soggetti terzi, a condizione che siano “tracciabili”; la deducibilità, invece, non spetta se le “erogazioni indirette” vengono destinate a soggetti che svolgono attività lucrative.
Sono questi i principi affermati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74 di ieri, ad integrazione di quanto già chiarito in precedenza.

Ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a) del TUIR, infatti, sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali:
- sia in denaro che in natura (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 17 luglio 2002 n. 234);
- a favore di persone giuridiche, anche di diritto straniero, sempreché possa essere comprovata la conformità dei requisiti essenziali (statuto, iscrizione ad un apposito registro, ecc.) a quelli a tal fine richiesti dalla legislazione italiana (cfr. R.M. 17 giugno 1996 n. 99);
- che perseguono esclusivamente finalità di educazione, di istruzione, di ricreazione, di assistenza sociale o sanitaria, di culto o di ricerca scientifica;
- per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.

L’Agenzia ricorda che lo scopo della norma in esame è quello di incrementare l’utilità sociale dell’impresa, facendo sì che essa sia incentivata a contribuire al miglioramento delle condizioni sociali non solo dei propri dipendenti ma anche della collettività, a condizione che gli organismi beneficiari svolgano un’attività caratterizzata da un elevato contenuto etico, dovendo avere “esclusiva” finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica.

Il requisito del perseguimento in via esclusiva di una o più delle suddette finalità di utilità sociale è quindi essenziale ai fini della deducibilità dell’erogazione liberale; come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, infatti, i beneficiari delle erogazioni liberali in esame non possono perseguire finalità diverse da quelle espressamente previste (in precedenza, cfr. ris. 234/2002 e 411/2008).
Dette finalità, che caratterizzano i soggetti beneficiari, devono essere verificate in forza delle norme primarie e regolamentari del settore di competenza e in base alle previsioni recate dagli statuti o atti costitutivi dei medesimi beneficiari, nonché in relazione alle concrete modalità di esplicazione delle medesime finalità.

Tuttavia, le ris. Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2008 n. 386 e 7 luglio 2010 n. 68 hanno chiarito che la “delimitazione dei destinatari delle erogazioni liberali sulla base delle finalità perseguite non preclude che l’ente beneficiario possa porre in essere eventuali attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività commerciali, sempre che si tratti di attività non particolarmente significative, svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione agevolativa e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma, realizzando finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma”.

La risoluzione in esame precisa che la deducibilità non può invece trovare applicazione qualora il soggetto beneficiario svolga un’attività lucrativa e, pertanto, la deduzione non può spettare per le erogazioni effettuate in favore di società commerciali (es. srl).
In particolare, l’assenza del fine di lucro non coincide necessariamente con la “non commercialità” dell’ente, ma deve risultare da un’espressa previsione statutaria ed esplicitarsi nella concreta attività svolta, anche attraverso la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui deve essere esclusa la ripartizione, alle stesse finalità sociali perseguite dall’ente.

La deducibilità delle erogazioni liberali è ammessa anche se il soggetto beneficiario non svolge direttamente le previste attività di utilità sociale, ma svolge una funzione di catalizzatore delle risorse, intervenendo a sostegno di progetti in settori riconducibili tra quelli previsti, realizzati da soggetti terzi.

Al riguardo, è però necessario che il soggetto beneficiario dell’erogazione “indiretta”:
- abbia gli stessi requisiti previsti dall’art. 100, comma 2, lett. a) del TUIR (personalità giuridica, finalità “non lucrative” e perseguimento “esclusivo” delle finalità previste dalla norma);
- realizzi “direttamente” i suddetti progetti; non è consentito, infatti, il fenomeno delle “erogazioni a catena” attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi.
Inoltre, è necessario che:
- prima dell’effettuazione dell’erogazione esista un progetto già definito e non solo un “programma generico”;
- vi sia la tracciabilità della donazione nelle diverse fasi, attraverso strumenti bancari e postali che evidenzino la particolare causa del versamento.

Fonte: Eutekene